sabato 9 aprile 2011

USARE LA LEGGE A PROPRIO FAVORE PER FARE SOLDI

LEGGETE ATTENTAMENTE PERCHE' SICURAMENTE TUTTI RICEVERETE TANTE E MAIL DI SPAMMING, PER CHI ABBIA VOGLIA DI INTRAPRENDERE UN'AZIONE LEGALE CONTRO CHI VI FA SPAMMING E VINCERE GRAZIE ALLA LEGGE.

Lo spamming a fini di profitto è un reato.
Inviare
sistematica, è effettuata a fini di profitto si viola anche una norma penale e il fatto può essere denunciato all’autorità
giudiziaria. Sono previste varie sanzioni e, nei casi più gravi, la reclusione. La normativa sulla privacy non permette di
utilizzare indirizzi di posta elettronica per inviare messaggi indesiderati a scopo promozionale o pubblicitario anche quando
si omette di indicare in modo chiaro il mittente del messaggio e l’indirizzo fisico presso il quale i destinatari possono
rivolgersi per chiedere che i propri dati personali non vengano più usati.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha posto in chiara evidenza i profili penali tornando ad occuparsi con
un
pubblicitari non richiesti, che interessa singoli utenti Internet e piccole e medie imprese costrette a sopportare vari costi.
Oltre a rappresentare una fastidiosa intrusione, lo spamming comporta infatti ingenti spese, in termini di tempo, di costi di
utilizzazione della linea telefonica, di misure organizzative e tecnologiche per contrastare
immagini inadatti a minori, riversando sugli utenti i costi di una pubblicità a volte aggressiva e insistente.
Dopo una serie di interventi mirati che hanno portato a sospendere l’attività illecita di alcune aziende e persone fisiche e a
denunciarne talune all’autorità giudiziaria, e di linee comuni concordate su scala europea, il Garante ha adottato un nuovo
provvedimento per precisare vari aspetti legati all’invio in
del recepimento della recente direttiva europea avvenuto con il
pubblicato (decreto legislativo n. 196/2003, in www.garanteprivacy.it).
Chi intende utilizzare le
deve tenere presente che:
1. è necessario il consenso informato del destinatario. Gli indirizzi
possano essere reperiti facilmente su
come per l’invio di messaggi pubblicitari: in particolare, i dati di chi partecipa a
inserito in una lista anagrafica di abbonati ad un
e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla legge. Se questa attività, specie seprovvedimento generale del fenomeno dello spamming, cioè dell’invio massiccio ed indiscriminato di messaggivirus, tentate truffe, messaggi eInternet di e-mail promozionali o pubblicitarie, anche alla luceCodice in materia di protezione dei dati personali da pocoe-mail per comunicazioni commerciali e promozionali senza mettere in atto comportamenti illecitie-mail recano dati personali e il fatto che essiInternet non implica il diritto di utilizzarli liberamente per qualsiasi scopo,newsgroup, forum, chat, di chi èInternet provider o ad una newsletter, o i dati pubblicati su siti
web
corrente del termine.
2. il consenso è necessario anche quando gli indirizzi
di soggetti privati o di pubblici per fini istituzionali. Gli indirizzi e-mail, insomma, non sono “pubblici” nel sensoe-mail sono formati ed utilizzati automaticamente mediante un
software
registrati dopo l’invio dei messaggi;
3. il consenso del destinatario deve essere chiesto prima dell’invio e solo dopo averlo informato chiaramente sugli
scopi per i quali i suoi dati personali verranno usati: vale dunque la regole dell’
preventiva di chi riceve le
4. non è ammesso l’invio anonimo di messaggi pubblicitari, cioè senza l’indicazione della fonte di provenienza del
messaggio o di coordinate veritiere. È comunque opportuno indicare nell’oggetto del messaggio la sua tipologia
pubblicitaria o commerciale;
5. chi detiene i dati deve sempre assicurare agli interessati la possibilità di far valere i diritti riconosciuti dalla
normativa sulla privacy (revoca del consenso, richiesta di conoscere la fonte dei dati, cancellazione dei dati
dall’archivio etc.);
6. chi acquista banche dati con indirizzi di posta elettronica è tenuto ad accertare che ciascuno degli interessati
presenti nella banca dati abbia effettivamente prestato il proprio consenso all’invio di materiale pubblicitario;
7. la formazione di appositi elenchi di chi intende ricevere
list
L’autorità ha disposto per un’ampia serie di destinatari un ulteriore divieto dell’attività, già illecita in base alla legge,
indicando alcune modalità per tutelare i diritti degli interessati anche di fronte all’autorità giudiziaria penale o in caso di
, senza verificare se essi siano effettivamente attivati e a chi pervengano, e anche quando non sonoopt-in, cioè del accettazionee-mail, non del rifiuto a posteriori (opt-out);e-mail pubblicitarie o di chi è contrario (le cosiddette “black”) non deve comportare oneri per gli interessati.email
provenienti dall’estero.
Le sanzioni per chi viola le disposizioni di legge vanno dalla “multa”, in particolare per omessa informativa all’utente (fino
a 90mila euro); alla sanzione penale qualora l’uso illecito dei dati sia stato effettuato al fine di trarne per sé o per altri un
profitto o per arrecare ad altri un danno (reclusione da 6 mesi a 3 anni). È prevista anche la sanzione accessoria della
pubblicazione della pronuncia penale di condanna o dell’ordinanza amministrativa di ingiunzione.
Ulteriori conseguenze possono riguardare l’eventuale risarcimento del danno e le spese in controversia giudiziaria o
amministrativa.

Comunicato del 3 settembre 2003 ma non reso pubblico più di tanto, chissà perchè!!!!

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