sabato 9 aprile 2011

SE QUALCUNO VI LEGGE LA VOSTRA MAIL, O LA VOSTRA POSTA O UN VOSTRO SMS, POTETE SPORGERE QUERELA

Art. 616 Codice Penale. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.

616. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza.
Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prenderne o di farne da altri prendere cognizione (1), una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta (2), ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 (3)a euro 516 (4).
Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza, è punito, se dal fatto deriva nocumento ed il fatto medesimo non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336].
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione, per "corrispondenza" si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza (5) (6).

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